Statuto dell’Associazione “Pentatonica”

 

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. – Il nome dell’Associazione è “Pentatonica” e la sede legale è ubicata a Torino in C.so Belgio, 51.

Art. 2. – L’Associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.

Art. 3. – L’Associazione potrà collaborare con altri enti e associazioni per lo sviluppo di attività e iniziative che rientrino nei suoi fini e dovrà mantenere la totale indipendenza da organi politici, governativi o religiosi, da aziende pubbliche e private e da organizzazioni sindacali.

Art. 4. – Gli organi dell’Associazione sono il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere e l’Assemblea dei Soci.

 

Titolo II

Scopi e finalità dell’Associazione

Art. 5. – L’associazione si propone di:

· promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi

di perfezionamento, seminari, stage ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica

musicale fra giovani e adulti;

· favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo

legata alla musica e all’arte in generale;

· promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;

· curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;

· organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato

operanti nella sfera dell’emarginazione, del disadattamento e dell’handicap;

· favorire la creazione e la divulgazione di pubblicazioni periodiche cartacee e multimediali anche attraverso

le moderne reti telematiche;

· promuovere ed organizzare: manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche ecc. e

partecipare ad esse, con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. Inoltre, mira a svolgere attività di animazione ed interventi nelle scuole ed enti Pubblici e privati come manifestazioni, spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, all’aperto e in interni;

· seguire ed incoraggiare produzioni artistiche originali da divulgare sotto qualsiasi forma: home recording (registrazione, mixing e mastering in studio), organizzazione di concerti live, realizzazione di video musicali e non, produzione discografica.

· allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni musicali, culturali e ricreative, riservando le somministrazioni in particolare ai propri soci.

Art. 6. – L’Associazione sostiene con forza il confronto, il dialogo e le collaborazioni con enti, associazioni, aziende e privati, con idee simili alle proprie o che vogliano sostenere l’Associazione e contribuire, non soltanto economicamente, alla realizzazione dei progetti e delle finalità dell’Associazione stessa.

L’Associazione favorisce inoltre tutte le attività che mirino allo sviluppo e alla diffusione dell’Associazione stessa.

 

Titolo III

I Soci

Art. 7. – L’Associazione ammette qualsiasi persona ne abbia desiderio ed intenda accettare integralmente lo Statuto, il regolamento interno e le sue finalità.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci maggiorenni avranno diritto di voto nelle varie assemblee che si terranno, potranno visionare la carta delle riunioni e il libro dei Soci. Tutti i soci saranno tenuti a rispettare l’atto costitutivo dell’Associazione e a partecipare alle varie iniziative in conformità ai loro impegni e attività.

Art. 8. – Il Socio, può interrompere il rapporto con l’Associazione in qualsiasi momento presentando domanda scritta. In nessun caso è previsto il rimborso della quota associativa annuale.

Sarà inoltre allontanato dall’Associazione chiunque contravvenga allo Statuto e alle leggi dello stato italiano, che non sia in regola con i pagamenti della quota d’iscrizione o che risulti sostenere, di fatto o tramite dichiarazioni, comportamenti o ideali illeciti, indecenti, intolleranti, maschilisti/femministi, corrotti, razzisti o comunque moralmente non accettabili.

 

Titolo IV

L’Assemblea dei Soci

Art. 9. – L’Assemblea ordinaria dei Soci sarà convocata dal Presidente o su delibera del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 21 giorni ed almeno una volta l’anno.

Art. 10. – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci maggiorenni che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell’Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento del 50 per cento più 1 degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L’Assemblea voterà quindi a maggioranza, per le votazioni riguardanti la modifica dello statuto sarà necessaria l’approvazione della metà più uno degli iscritti.

Non sarà invece possibile modificare l’atto costitutivo dell’Associazione.

Art. 11. – L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro Socio, purché non Consigliere né Tesoriere. I Consiglieri e il Tesoriere non possono infatti essere soggetti a delega.

Art. 12. – All’inizio di ogni Assemblea i Soci eleggono un Presidente (se il massimo organo non vi dovesse essere) e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. Questo scritto dovrà poi essere controfirmato dal Presidente dell’Associazione.

Art. 13. – Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di almeno dieci Soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

 

Titolo V

Il Consiglio Direttivo, il Tesoriere e il Presidente

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un consigliere, dal Presidente e dal Vice Presidente Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo (così come le prime nomine a Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere). Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 15. – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) stabilisce l’importo delle quote annue di Associazione;

d) delibera sull’ammissione dei Soci;

e) decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art. 3;

f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all’Assemblea dei Soci;

g) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

h) nomina e revoca dirigenti, funzionari ed impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;

i) conferisce e revoca procedure.

Questi elementi non sono soggetti a riunioni dei Soci.

Il Consiglio direttivo all’unanimità, qualora si rendesse conto che l’Associazione non possa più mantenere il principio di essere no profit, può deliberare la trasformazione della stessa in società.

Art. 16. – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Art. 17. – La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e

amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente dell’Associazione.

Art. 18. – Il Tesoriere è tenuto a presentare nel mese stabilito il bilancio dell’Associazione ed a partecipare e votare alle assemblee riguardanti problemi e dibattiti di natura economica.

All’inizio dell’anno associativo dovrà inoltre stilare un budget annuale dell’Associazione e discutere su punti di varia natura economica.

Deve vigilare sul bilancio e renderlo presente con un documento al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Sarà inoltre eletto dal Consiglio Direttivo (può anche essere un Consigliere ma il suo voto nelle votazioni varrà sempre per uno).

In caso di assenza del Tesoriere per motivi di varia natura sarà sostituito ad interim dal Presidente (unico caso in cui le due figure coincideranno) per un massimo di tre mesi.

Art. 19. – Il Presidente dell’Associazione verrà eletto dal Consiglio Direttivo e rimarrà in carica per un totale di tre anni e con possibilità di rielezione (non vi è un numero fisso di rielezioni, questo varrà anche per i membri del Consiglio Direttivo).

A lui spetta il compito di rappresentare giuridicamente l’Associazione (in sua assenza sarà rappresentato dal Vice- Presidente).

Art. 20. – Il Presidente non potrà essere il Tesoriere dell’Associazione, tranne che nel caso citato dall’art. 16 ed in caso di suo decesso , dimissione o voto di sfiducia la sua carica sarà presa in consegna dal Vice-Presidente fino a nuova elezione da tenersi entro tre mesi dall’assenza del Presidente.

Art 21. – Il Presidente dell’Associazione è tenuto a presiedere tutte le Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo (in sua assenza il rappresentante sarà il Vice- Presidente).

 

Titolo VI

Beni immobili e risorse economiche

Art. 22. – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: contributi, iscrizioni, rimborsi, attività commerciali e produttive, ed ogni altro tipo di entrata.

Art. 23. – I contributi degli aderenti sono costituiti principalmente dalla quota d’iscrizione, ma sono previsti contributi volontari straordinari. Eventuali rimborsi spesa saranno stabiliti dal consiglio direttivo.

I proventi derivati da varie attività commerciali e produttive saranno stanziati per i progetti decisi e votati dall’Assemblea dei Soci.

Art. 24. – Tutti i punti non presenti in questo statuto dovranno essere discussi e approvati dall’Assemblea dei Soci.

 

Titolo VII

Scioglimento

Art. 25. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico dei Soci e delle Associate.

 

Titolo VIII

Disposizioni generali

Art. 26. – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.